Dimentichiamo i ragazzi che imparavano il mestiere nelle botteghe degli artigiani: l'apprendistato è una forma moderna di contratto di lavoro, profondamente trasformata di recente per favorire l'inserimento di tanti giovani nel mercato del lavoro attraverso la formazione degli apprendisti e gli incentivi alle aziende che li assumono.
Una delle riforme più significative dell'apprendistato risale a pochi anni fa ed è frutto del Decreto Legislativo 276 del 2003 il quale, fra gli altri aspetti, definisce le tre tipologie di tale peculiare contratto che unisce formazione e lavoro.
Troviamo l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione (articolo 48 del D.Lgs. 276/2003) che è riservato ai più giovani, ai ragazzi d'età compresa tra i 16 ed i 18 anni.
Più ampio è il bacino dei lavoratori dipendenti che possono accedere agli altri due tipi di apprendistato, aperti ai giovani tra i 18 ed i 29 anni.
L'apprendistato professionalizzante (articolo 49 del D.Lgs. 276/2003) unisce la formazione, delegata al tutor aziendale, all'apprendimento tecnico e professionale impartito sul luogo di lavoro e in aula con lezioni organizzate da enti accreditati.
Infine il contratto d'apprendistato finalizzato al conseguimento di diplomi o titoli di alta formazione (articolo 50 del D.Lgs. 276/2003) è volto a consentire all'apprendista di svolgere percorsi formativi attraverso i quali ottenere diplomi, specializzazioni tecniche, titoli universitari etc...
Si tratta di tre forme contrattuali diverse per finalità, soggetti interessati e durata del periodo di formazione coniugata al lavoro, ma tutte contraddistinte da caratteristiche che sono vincolanti, come illustreremo meglio di seguito.
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